Art. 1.

      1. Per ciascuna disciplina di insegnamento negli istituti scolastici di ogni ordine e grado non può essere adottato più di un libro di testo, il cui peso non deve essere superiore a 400 grammi.
      2. Ogni altro libro di testo deve essere disponibile nella biblioteca scolastica e messo a disposizione degli studenti dall'istituto scolastico, con fotocopiatura a carico del bilancio dell'istituto stesso.